Con la conversione del decreto crescita (legge 58/2019) è stata prevista, per talune tipologie di soggetti, la proroga dei termini di versamento dal 1° luglio (salvo differimento con lo 0,40% al 20 di luglio) al 30 settembre 2019 delle imposte Ires, Irap, Irpef ed Iva, del diritto camerale e dei contributi previdenziali.
I soggetti che possono beneficiare di tale differimento sono tutti i soggetti imprese (individuali e collettive) e professionisti per i quali sono applicabili gli indici ISA (che sostituiscono per l’anno 2018 gli studi di settore e parametri) e che abbiano dichiarato nel 2018 ricavi o compensi non superiori ai limiti previsti dal decreto di approvazione ovvero i 5.164.569,00 di Euro.
Possono beneficiare della proroga inoltre i soggetti persone fisiche che sono trasparenti rispetto all’impresa collettiva (soci di società di persone, soci di associazioni professionali e soci di capitali che hanno optato per la trasparenza), i soggetti tenuti ad applicare gli indici Isa ma che rientrano in una delle cause di esclusione (ad esempio primo anno di attività o ricavi e compensi superiori ai 5.164.569,00, e i soggetti minimi e forfettari.
Rimane impregiudicata la scadenza del 30 novembre (che differisce al giorno lunedì 2 dicembre 2019) relativa al secondo acconto di imposte e contributi.
La proroga resta comunque facoltativa, ferma restando la possibilità di pagare alle originarie scadenze, anche rateizzando l’importo in 6 rate a partire dal mese di luglio.
Fatturazione elettronica
Si informa che dal primo luglio le fatture elettroniche immediate possono essere predisposte ed emesse/trasmesse nel termine di 12 giorni dal giorno di effettuazione dell’operazione. Si ricorda che per effettuazione si intende: 1) per i servizi il giorno dell’incasso dello stesso; 2) per le cessione di beni il giorno del passaggio di proprietà che generalmente coincide con quello di consegna o spedizione; 3) per gli immobili generalmente quello dell’atto notarile di cessione. Sia nelle fatture elettroniche che in quelle cartacee (ad esempio per i forfettari) se la data di emissione/trasmissione non coincide con quella di effettuazione occorre indicare: 1) in quella cartacea la data di emissione come di consueto e nel corpo della fattura la data di effettuazione della operazione; 2) in quella elettronica nel campo <data> della sezione <dati generali> la data di effettuazione dell’operazione in quanto la data di emissione/trasmissione viene automaticamente attribuita da SDI.
E’ consentito uno sfasamento nella numerazione delle fatture infatti, essendo consentita l’emissione della fatture nel termine di 12 giorni, è ad esempio possibile che la fattura con numero progressivo 1.000, relativa ad una operazione esigibile il giorno 30 ottobre ed emessa il 5 novembre, venga emessa dopo la fattura numero 999 relativa ad una operazione esigibile il 3 novembre ed emessa il 4 novembre. Importante è che le operazioni effettuate in un determinato mese concorrano a formare l’Iva a debito del medesimo mese.
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